Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede dell’associazione

E’ costituita l’Associazione denominata ” Omnia”, di seguito “Associazione”, a norma dell’articolo 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione è senza scopo di lucro, indipendente ed autonoma e svolge attività culturali, di promozione e di utilità sociale. Presenta carattere volontario e democratico ed è apolitica. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Il Regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio direttivo disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
L’Associazione ha sede in

Art. 2 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.3 – Scopo e attività dell’Associazione

L’Associazione si propone di:

  • costituire un punto per la realizzazione di ricerche, studi e tavoli di lavoro coinvolgendo università pubbliche e private, rappresentanti della sanità pubblica e privata, per una migliore programmazione sanitaria, efficienti politiche di prevenzione, ottimizzando cattive gestioni eliminando sprechi e incentivando una maggiore sinergia tra tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.
  • costituire un punto di riferimento indipendente, attivo nel panorama culturale italiano, europeo ed internazionale, aperto a cittadini ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati ad acquisire una maggiore consapevolezza delle sfide future – economiche, demografiche, scientifiche, tecnologiche, culturali, ambientali e geopolitiche – che attendono l’umanità nei prossimi anni.
  • realizzare studi e ricerche su fenomeni globali, nazionali e gli scenari futuri negli ambiti socio-politici, scientifici, tecnologici, economici ed elaborare strategie e proposte;
  • promuovere progetti economici e sociali;
  • svolgere attività di beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, ivi compresa l’organizzazione e gestione di eventi sociali e culturali, oltre che attività di “charity”;
  • realizzare e divulgare ricerche e studi sugli impatti sociali ed economici e soprattutto sui profili etici delle innovazioni tecnologiche;
  • realizzare e divulgare ricerche, studi sociali ed economici, diretti a sollecitare il confronto tra il mondo dell’università, dell’impresa, delle professioni e delle istituzioni;
  • finanziare borse di studio per la formazione di studenti italiani provenienti da famiglie disagiate;
  • organizzare seminari, eventi culturali, forum, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, l’elaborazione, anche su committenza, di pubblicazioni, papers, contributi di studio, indagini e analisi, eventi promozionali e mediatici, relazioni esterne, organizzazione connessa a manifestazioni nazionali ed internazionali di interesse o di utilità sociale;
  • organizzare conferenze e seminari per approfondire l’incidenza delle politiche ambientali sullo sviluppo economico e finanziario del Paese.
  • organizzare corsi di formazione per aziende, imprenditori e manager, sul tema del risparmio energetico: benefici economici, sociali e ambientali;
  • organizzare tavoli di lavoro e convegni relativi al tema della fuga dei cervelli.

Tali studi, papers, indagini, analisi e ricerche socio-economiche risultano essere funzionali a verificare – principalmente in termini di analisi costi-benefici – il potenziale impatto sul mercato del lavoro italiano e le eventuali soluzioni e/o alternative a riguardo;

  • realizzare ricerche, studi e tavoli di lavoro coinvolgendo università pubbliche e private, rappresentanti di studi legali ed esperti operanti nel settore tributario, per confrontarsi e proporre soluzioni inerenti alle difficoltà e/o lacune derivanti dall’applicazione in ambito civile e commerciale delle norme in materia tributaria, con lo scopo di renderne più agevole la comprensione e di proporre soluzione per provare a renderne più giusta l’applicazione.

L’Associazione potrà, inoltre, svolgere tutte le ulteriori attività – ivi comprese quelle di consulenza giuridica, tecnica e scientifica – nei settori di propria competenza, che siano direttamente o indirettamente, connesse, integrative od accessorie alle attività istituzionali indicate nel presente Statuto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L’Associazione, nell’ambito delle sue attività istituzionali, potrà altresì stipulare protocolli, convenzioni e accordi con istituzioni ed enti pubblici, università statali e non statali, centri studi, imprese pubbliche e private, altre associazioni ed enti del Terzo settore.

Art. 4 -Associati

Aderiscono all’Associazione le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni, anche esteri, che ne condividono i principi e le finalità.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.
Il numero degli associati è illimitato.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

Possono associarsi le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che condividano le finalità per le quali l’Associazione è stata costituita.
Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite nel presente statuto e delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dell’aspirante socio è rivolta al Consiglio Direttivo che pertanto decide, con giudizio insindacabile, a maggioranza in ordine al suo accoglimento o rigetto.
L’ammissione dell’associato è inoltre subordinata:
a) al versamento della quota sociale;
b) all’accettazione senza riserva del presente statuto e dell’eventuale regolamento.
L’importo delle quote sociali viene determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né in virtù di successione a causa di morte.
L’ammissione dei soci è deliberata a seguito di domanda scritta del richiedente e subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla, senza obbligo di rendere nota la motivazione.
Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente Statuto.
Si distinguono tre categorie di soci: Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso l’Associazione e ne hanno firmato l’Atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo in seguito a domanda e su presentazione di almeno due Soci.
Sono Soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno economico alla vita dell’Associazione. Questi ultimi non hanno diritto di voto ma partecipano alle iniziative dell’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento interno.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.

Art. 7- Perdita della qualità di Associato

La perdita della qualità di associato avviene per decesso, per recesso o per esclusione a causa di gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggiano moralmente o materialmente o che fomentano dissidi in seno ad essa, o che offendono il decoro e l’onore dei singoli associati o dei componenti del Consiglio direttivo, da inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale o da comportamenti che costituiscono impedimento alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
Ove sia previsto dall’assemblea il pagamento di una quota associativa, il mancato pagamento di essa è causa di esclusione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro sei mesi dalla notifica della deliberazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 24 c. 3 c.c..
Gli aderenti possono in ogni tempo recedere dall’associazione a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo, nel cui ambito sono nominati dai consiglieri il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
– il Comitato Strategico, nel cui ambito è nominato dai membri il Presidente;
– il Presidente onorario;
– il Vicepresidente.
Tutte le cariche hanno durata quinquennale.
Alle cariche sociali possono essere eletti tutti gli associati.
Le cariche assunte dagli organi di cui al presente articolo sono a titolo gratuito. E’ previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, appositamente autorizzate dal Consiglio direttivo, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, senza distinzione di categorie. Essa viene convocata tutte le volte che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ed almeno una volta l’anno.
Spettano all’Assemblea dei Soci:
a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo:
b) le deliberazioni inerenti alle modifiche del presente atto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
c) l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea dei soci adotta ogni altra deliberazione da essa ritenuta opportuna e non riservata dal presente atto ad altri organi.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci sono fissati il luogo, la data e l’ora della seconda convocazione, la quale può avere luogo anche nella medesima data prevista per la prima.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario. Il segretario è nominato dal Presidente.
L’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, anche mediante delega, almeno la metà dei soci.
Ogni Socio diverso dai soci sostenitori ha diritto ad un voto.
E’ ammesso il voto per delega, appositamente conferita per iscritto. Ciascun Socio, tuttavia, può rappresentare un massimo di tre associati. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati a rappresentare alcun associato.
I Soci non in regola con i versamenti delle quote associative non possono intervenire, né in persona né per rappresentanza, all’Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (di persona o per delega) che siano almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati all’Assemblea validamente costituitasi.
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione che siano in regola col pagamento delle quote annuali.
Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote annuali hanno diritto d’intervento e di voto in assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio da almeno un ventesimo degli aderenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario Generale.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio preventivo relativo all’anno in corso e quello consuntivo relativo all’anno precedente.
Deve essere inoltre convocata per eleggere, revocare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo in scadenza di mandato.
L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci (anche a mezzo e-mail) o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

È consentito l’intervento in assemblea anche attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile per il Presidente di verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modifiche dello statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti. Non potranno essere modificati gli scopi della l’Associazione;
– delibera lo scioglimento, le modalità di liquidazione e la devoluzione del suo Patrimonio.
Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo investito dei più ampi poteri a tal fine necessari, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di quindici. I membri del Consiglio direttivo saranno scelti tra gli associati, esclusi gli onorari, ed eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo, successivamente alla costituzione, nominerà tra i suoi membri, a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.
In caso di dimissioni, revoca o morte, ciascun membro del consiglio direttivo è sostituito entro 60 giorni dalla cessazione, con nomina da parte del Presidente e rimane in carica sino alla scadenza del triennio in corso.
Trascorso il suddetto termine senza che il Presidente abbia proceduto alla nomina, il membro viene eletto dal Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di dimissioni o revoca, il Comitato può sostituire il membro cessato per qualsiasi motivo mediante cooptazione con un altro socio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo. Spetta all’Assemblea, nella sede della prima convocazione successiva alla cooptazione, ratificare o annullare la nomina.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il primo Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente e il primo Segretario Generale sono nominati all’atto della costituzione.
Il Consiglio direttivo provvede, a titolo esemplificativo: alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea, all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, alla predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione, a redigere i programmi dell’attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, a stabilire le quote associative, a stabilire le previsioni di spesa, ad esaminare le richieste degli associati, a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati, a deliberare l’espulsione degli associati, a fissare data e luogo delle riunioni dell’Assemblea, a predisporre il Regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, a deliberare sull’adesione e partecipazione della l’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, a convocare l’Assemblea degli associati ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta per semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità; il Presidente, per la promozione e la conoscenza delle attività della l’Associazione, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti a parteciparvi.
Le delibere saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’Ordine del Giorno, spedito tramite accomandata a/r, telefax, telegramma o email almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un più breve preavviso, e comunque non oltre 24 ore prima dell’inizio della riunione. In caso d’inerzia da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Segretario Generale nei modi e nei tempi di cui sopra.
Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell’Associazione od in altro luogo all’interno del territorio nazionale che sarà indicato nell’avviso di convocazione. È ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia comunque per costoro possibile, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire in essa, nonché esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio s’intende riunito nel luogo in cui si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.
Le Riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d’età. Una volta riunitosi, il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che rediga apposito verbale delle deliberazioni adottate. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo s’intende regolarmente costituito allorquando siano presenti più della metà dei suoi membri e le relative delibere siano adottate col voto della maggioranza dei presenti.
In ipotesi di parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente o di chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 – Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo, coordinandone l’attività.
Il Presidente dura in carica per cinque esercizi associativi, compreso quello in cui è nominato, e cessa dalla stessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e gli sono riservati i poteri di firma.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente sottoscrive ed adotta tutti gli atti amministrativi e finanziari per l’Associazione.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, nomina i membri del Comitato Scientifico e il Presidente onorario.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nei limiti delle deleghe conferitegli dal Presidente stesso.

Art. 14 Presidente Onorario

Il Presidente onorario viene nominato dal Presidente per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi, per le alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all’Associazione.
La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
Il Presidente Onorario non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci e propone iniziative inerenti alla vita associativa.

Art. 15 – Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.
Il Segretario Generale, seguendo le indicazioni del Presidente, coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall’Associazione.
Il Tesoriere è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.
Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell’associazione ed alla gestione del patrimonio.
Egli:
– riscuote le quote sociali e ne coordina le iniziative per il reperimento;
– provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;
– gestisce, secondo le direttive del Presidente o in sua assenza, i rapporti dell’Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l’apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d’assegni;
– su espressa delega del consiglio direttivo, stipula contratti di mutuo, attivi o passivi, con o senza garanzie ed anche con clausole penali, assume mutui anche di Credito Fondiario, di Credito Agrario, da qualsiasi Istituto e stipula contratti di apertura di credito bancario, di anticipazione e di sconto.
Le due cariche di Tesoriere e Segretario Generale sono cumulabili.

Art. 16 – Comitato strategico

Il Comitato strategico è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Esso è composto da personalità che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo politico, culturale, istituzionale, scientifico, sociale e/o manageriale.
Il Consiglio direttivo, successivamente alla costituzione, nominerà, a maggioranza dei voti, il Presidente del Comitato tra i suoi membri.

Art.17 – Risorse economiche dell’Associazione

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative;
– contributi straordinari dei Soci fondatori e/ degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
– pubblicazioni, messe a disposizione, a titolo oneroso, sul sito internet dell’Associazione e su altri canali di distribuzione selezionati;
– contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
– contributi di organismi internazionali;
– contributi e sovvenzioni ricevuti da aziende pubbliche o private, da fondazioni e associazioni e da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali;
– redditi derivanti dalla gestione di immobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Associazione;
– sponsorizzazioni;
– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
L’importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, secondo le modalità stabilite per ogni categoria di appartenenza dal Consiglio direttivo, ed avranno uguale diritto di voto per l’approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie.
I fondi, comunque raccolti, saranno depositati su uno o più conti correnti intestati all’Associazione.
L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – Bilancio dell’Associazione

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato ogni anno entro il 30 aprile dell’anno in corso cui esso si riferisce, mentre quello consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello cui il bilancio si riferisce.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività dell’associazione o per l’acquisto di beni strumentali al miglioramento della sua attività.

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ? (tra quarti) dei soci. Il Patrimonio residuo, estinte le obbligazioni in essere, deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente in materia.

Art. 20 – Clausola di conciliazione

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra gli associati e l’Associazione, o tra gli associati, gli organi sociali, i loro membri, i liquidatori circa l’interpretazione o l’esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente Statuto ed in genere su quanto relativo alla vita dell’Associazione, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza della Magistratura, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un Organismo iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, in conformità al D.L. n. 28 del 2010 come modificato ed integrato, al d.m. 180/2010, ed alla normativa per tempo vigente.

Art. 21 – Disciplina residuale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.